Ai sensi dell’art. 20.3 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ai fini di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all’attività della Società quali quelli elencati nell’oggetto sociale.Hanno diritto di presentare le liste, gli Azionisti che, da soli o con altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.
Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo si-servizitalia@postacert.cedacri.it, entro il 26 marzo 2023, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui entro il termine del 26 marzo 2023 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-quinquies Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro il 29 marzo 2023. In tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione di ulteriori liste sarà ridotta all’1,25% (art. 144-sexies, comma 5, Regolamento Consob n. 11971/1999).
I Soci presentatori hanno l’onere di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società. Ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale documentazione dovrà pervenire alla Società entro il 30 marzo 2023.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dall’art. 20 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all’identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell’eventuale lista di minoranza attestante l’assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile; (iii) il curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dall’art. 20.2 dello Statuto sociale, e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l’assunzione della carica di Sindaco.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 20.5 dello Statuto sociale e nel rispetto dell’art. 144-sexies, comma 6 del Regolamento Emittenti: (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ai sensi dell’art. 20.5 dello Statuto sociale, le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l’Autorità di Vigilanza ha raccomandato agli Azionisti che presentino una lista di minoranza, dichiarando l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, di attestare nella predetta dichiarazione anche l’assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2 del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico devono essere resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l’aggiornamento di tali informazioni, inserite nell’ambito dei curricula depositati presso la sede legale della Società, sino al giorno della nomina assembleare.